In via generale, a decorrere dal 1° luglio 2021, le operazioni di e-commerce, commercio elettronico indiretto, riferito alla cessione di beni materiali in cui le parti utilizzano lo strumento mediale per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salvo poi, in un secondo momento, spedire il bene utilizzando le vie tradizionali – nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese di destinazione dei beni.
A questo ultimo riguardo, le nuove regole offrono interessanti opportunità anche – e soprattutto – per tutta la produzione nazionale di prodotti agroalimentari ampliando significativamente i confini del potenziale mercato dei produttori nazionali.
Questi ultimi, infatti, con un uso più mirato delle potenzialità concesse dall’e-commerce potranno raggiungere clienti in ogni paese dell’Unione Europea e in mercati esteri, avvalendosi della “prossimità commerciale” che il web riesce a generare mediante l’uso di un market place virtuale.
Non più, dunque, un mercato tutto domestico, o per lo più affidato a consumatori limitrofi all’arco alpino, ma un mercato potenziale che, esteso a tutti gli stati membri dell’UE, potrà rivolgersi con facilità a destinazioni lontane come Russia, Cina e Stati Uniti. Si tratta di paesi nei quali poter spendere il Made in Italy, soprattutto con riferimento ai prodotti pregiati del nostro settore agroalimentare, garantisce assoluta visibilità, con concrete possibilità di successo.
Le modalità operative
Per quanto riguarda le modalità operative, considerato che gran parte delle “vendite a distanza” di beni, spediti da uno Stato membro all’altro o da paesi terzi all’Unione, è veicolata dall’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (c.d. marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi telematici analoghi, le nuove regole introdurranno una responsabilità ai fini IVA dei soggetti passivi che facilitano le vendite.
Nello specifico, se il marketplace facilita la vendita di beni importati da Paesi extra-UE, di valore intrinseco non superiore ad Euro 150; oppure di prodotti (senza che sia previsto un limite di valore) già nell’Unione europea ai consumatori dell’UE da parte di un fornitore non stabilito nella UE, ai fini della riscossione dell’IVA il marketplace si considera come colui che ha ricevuto e rivenduto i beni.
I principali scenari a partire dal 2021 nei rapporti B2C
Vendite di beni on line da soggetto passivo italiano (produttore nazionale di prodotti agroalimentari e vitivinicoli):
- Verso consumatore extra-UE: in tal caso le operazioni sono cessioni all’esportazione. L’operatore nazionale dovrà presentare la dichiarazione doganale di esportazione.
- Verso consumatore UE
- Cessioni superiori alla soglia di Euro 10.000 (soglia uguale per tutti gli Stati membri) → saranno rilevanti ai fini IVA nel Paese di destinazione, ma il cedente potrà accedere al regime OSS (One Stop Shop) evitando di identificarsi ai fini IVA in ciascun Paese in cui sono eseguite le vendite, adottando le regole del proprio Stato Membro.
- Cessioni inferiori alla soglia di Euro 10.000 → si applicherà, invece, l’IVA In Italia (Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA), ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia).
- Verso consumatore italiano → operazione imponibile;
Nella vendita nel marketplace di beni, gli adempimenti IVA dovranno essere svolti dal gestore del marketplace.