Il Prodotto di Montagna è finalmente un marchio di qualità; il decreto è stato firmato alcuni giorni fa dal ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, che ha recepito l’iter avviato già dalla precedente legislatura e dal suo predecessore Martina.
Il logo verde con una montagna stilizzata che contraddistingue i prodotti in questione può essere utilizzato sui prodotti previsti da Decreto.
“Tutelare i prodotti di montagna vuol dire premiare il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva l’economia del nostro Paese e riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico di queste aree; con questo marchio, inoltre, sempre nell’ottica della maggiore trasparenza e tracciabilità, sarà più facile per i consumatori riconoscere e scegliere queste produzioni Made in Italy”, ha detto il Ministro.
L’agricoltura dei territori montani italiani, dopo anni ed anni di profonda crisi, rappresenta oggi un dato importante dell’economia del Paese; il suo valore raggiunge i 9,1 miliardi di euro di cui 6,7 miliardi in appennino e 2,4 miliardi sul versante alpino, con un aumento dell’occupazione nelle province alpine, secondo i dati del quinquennio 2011-2016, del 10%.
Prodotto di Montagna, indicazione facoltativa
L’indicazione facoltativa di qualità Prodotto di Montagna è riservata alle materie prime che provengono essenzialmente dalle zone montane e agli alimenti la cui trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.
Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive regioni.
In pratica, l’indicazione facoltativa di qualità Prodotto di Montagna può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone, come per esempio uova, latte, ecc.; derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone, come le carni oppure derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
E ancora i prodotti derivati dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna ed i prodotti di origine vegetale, unicamente se le piante sono qui coltivate.
Il Decreto disciplina le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità Prodotto di montagna e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna; gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale e inviare una comunicazione alla Regione ed al Ministero stessi entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna.